IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle  finanze  e'
approvata  la  nuova  tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni;
  Considerato che, al fine di perseguire  una  razionalizzazione  dei
vari  articoli  della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro
accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto -  pre-
scrivendo  di tener conto degli aumenti gia' disposti con il predetto
decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate  in
altre  e diverse disposizioni di legge e la possibilita' di apportare
variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al
20 per cento  in  aumento  e  al  40  per  cento  in  diminuzione,  a
condizione  che  sia comunque assicurata nel complesso una invarianza
di gettito;
  Ritenuto  che  il  maggior  gettito  conseguente   all'approvazione
dell'art.  9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al
50  per  cento  del  totale  delle  entrate  assicurate  dal  tributo
anteriormente  ai  disposti  aumenti  e che nessuna variazione a tale
riguardo comporta nel  complesso  la  tariffa  allegata  al  presente
decreto;
  Ritenuto  che  le  maggiori  entrate  sono  riservate  all'erario e
destinate ai fini di cui all'art. 13 del  decreto-legge  n.  333  del
1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni,  allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  annessa  -  allegato  A  - al citato decreto del Presidente
della Repubblica.