IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze e' approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - pre- scrivendo di tener conto degli aumenti gia' disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilita' di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso una invarianza di gettito; Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto; Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.